IL PRETORE Premesso che con ricorso depossitato il 24 agosto 1988 Berger Johanna, titolare di pensione SR dal 1 febbraio 1983 e di pensione VO/Comm dal 1 novembre 1987 ha domandato la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla corresponsione della pensione SR integrata al trattamento minimo sin dalla sua decorrenza sulla base della sentenza n. 184/1988 della Corte costituzionale e che l'I.N.P.S. ha contestato la domanda eccependo l'improcedibilita' del giudizio ai sensi dell'art. 443 del codice di procedura civile nonche' la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione anteriormente alla domanda amministrativa di integrazione al trattamento minimo e contestando l'applicabilita' al caso di specie della sentenza 184/1988; Ritenute che tali eccezioni possono essere decise unitamente al merito; Ritenuto che all'accoglimento della domanda, limitatamente al periodo dal 1 febbraio 1983 al 1 ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638), e' di ostacolo la disposizione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza di coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri) nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico della gestione speciale commercianti; Ritenuto che con sentenza n. 184/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della regione Sicilia mentre con le successive sentenze nn. 1144/1988 e 142/1989 ha dichiarato l'illegittimita' della disposizione stessa nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ma limitatamente alle ipotesi di cumulo con pensione di invalidita' e di vecchiaia a carico del Fondo medesimo; Ritenuto che tali pronunce, attesi i limiti oggettivi del giudicato costituzionale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva cosicche' esse non possono trovare applicazione nel caso di specie, la ricorrente essendo titolare di pensione superstiti erogata dal Fondo coltivatori diretti e di pensione di vecchiaia a carico della gestione commercianti; Ritenuto che la disposizione di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella portata assunta dopo le sentenze nn. 1144/1988 e 142/1989 della Corte costituzionale comporta una discriminazione, nell'ambito dei titolari di pensione di riversibilita' a carico del fondo coltivatori diretti, tra coloro che percepiscono una pensione diretta a carico del Fondo coltivatori diretti dato che questi ultimi hanno diritto, in forza delle sentenze citate, alla integrazione al minimo della pensione di riversibilita' mentre tale beneficio e' precluso ai primi; Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 sollevata dalla ricorrente in via subordinata nonche' la rilevanza della questione stessa, limitatamente al periodo dal 1 febbraio 1983 al 1 ottobre 1983.