IL PRETORE
    Premesso  che  con  ricorso  depossitato  il 24 agosto 1988 Berger
 Johanna, titolare di pensione SR dal 1 febbraio 1983 e  di  pensione
 VO/Comm  dal  1 novembre 1987 ha domandato la condanna dell'Istituto
 nazionale della previdenza sociale alla corresponsione della pensione
 SR  integrata  al  trattamento  minimo sin dalla sua decorrenza sulla
 base della sentenza n. 184/1988  della  Corte  costituzionale  e  che
 l'I.N.P.S.  ha contestato la domanda eccependo l'improcedibilita' del
 giudizio ai sensi  dell'art.  443  del  codice  di  procedura  civile
 nonche'   la   prescrizione   quinquennale   dei  ratei  di  pensione
 anteriormente  alla  domanda  amministrativa   di   integrazione   al
 trattamento  minimo  e contestando l'applicabilita' al caso di specie
 della sentenza 184/1988;
    Ritenute  che  tali  eccezioni possono essere decise unitamente al
 merito;
    Ritenuto  che  all'accoglimento  della  domanda,  limitatamente al
 periodo dal 1 febbraio 1983 al 1 ottobre 1983 (data di  entrata  in
 vigore  dell'art.  6  della  legge  11  novembre 1983, n. 638), e' di
 ostacolo la disposizione di cui  all'art.  1,  secondo  comma,  della
 legge  9  gennaio  1963,  n.  9 (elevazione dei trattamenti minimi di
 pensione e riordinamento delle norme  in  materia  di  previdenza  di
 coltivatori  diretti,  dei  coloni e dei mezzadri) nella parte in cui
 non consente l'integrazione al trattamento minimo della  pensione  di
 riversibilita'   erogata  dal  Fondo  speciale  coltivatori  diretti,
 mezzadri e coloni nei confronti dei titolari di  pensione  diretta  a
 carico della gestione speciale commercianti;
    Ritenuto  che  con sentenza n. 184/1988 la Corte costituzionale ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella
 parte  in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
 vecchiaia erogata  dal  Fondo  speciale  per  i  coltivatori  diretti
 mezzadri  e  coloni per i titolari di pensione diretta a carico dello
 Stato, dell'I.N.A.D.E.L.  e  della  regione  Sicilia  mentre  con  le
 successive   sentenze   nn.   1144/1988   e  142/1989  ha  dichiarato
 l'illegittimita' della disposizione stessa nelle  parti  in  cui  non
 consente  l'integrazione  al  minimo della pensione di riversibilita'
 erogata dal Fondo speciale per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni  ma  limitatamente  alle  ipotesi  di  cumulo  con pensione di
 invalidita' e di vecchiaia a carico del Fondo medesimo;
    Ritenuto   che  tali  pronunce,  attesi  i  limiti  oggettivi  del
 giudicato costituzionale, non sono  suscettibili  di  interpretazione
 estensiva cosicche' esse non possono trovare applicazione nel caso di
 specie, la ricorrente essendo titolare di pensione superstiti erogata
 dal  Fondo  coltivatori  diretti  e di pensione di vecchiaia a carico
 della gestione commercianti;
    Ritenuto  che  la  disposizione  di  cui  all'art. 1 della legge 9
 gennaio 1963, n. 9,  nella  portata  assunta  dopo  le  sentenze  nn.
 1144/1988   e   142/1989  della  Corte  costituzionale  comporta  una
 discriminazione,   nell'ambito   dei   titolari   di   pensione    di
 riversibilita' a carico del fondo coltivatori diretti, tra coloro che
 percepiscono una pensione diretta  a  carico  del  Fondo  coltivatori
 diretti dato che questi ultimi hanno diritto, in forza delle sentenze
 citate, alla integrazione al minimo della pensione di  riversibilita'
 mentre tale beneficio e' precluso ai primi;
    Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
 n.  9/1963  sollevata  dalla ricorrente in via subordinata nonche' la
 rilevanza della questione stessa, limitatamente  al  periodo  dal  1
 febbraio 1983 al 1 ottobre 1983.